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Il contratto di mantenimento

Il contratto di mantenimento è volto a garantire l’assistenza morale ed anche materiale delle persone con gravi disabilità.

Il contratto di mantenimento rientra nell’alveo dei contratti cosiddetti atipici.

Il detto contratto è da ritenersi  legittimo, e quindi ammesso dal nostro ordinamento. Questa tipologia contrattuale è in grado di soddisfare reali e specifiche esigenze delle parti interessate. In particolare del vitaliziato, che essendo una persona con gravi disabilità, può in un determinato momento della vita non disporre della necessaria liquidità economica per affrontare determinati tipi di esigenze.

Chi sono i soggetti coinvolti?

Il contratto di mantenimento coinvolge due parti,  il vitaliziante e il vitaliziato. Infatti, vi è il vitaliziante il quale conferisce al vitaliziato il diritto di esigere vita natural durante di essere mantenuto, quale corrispettivo dell’alienazione un bene suscettibile di valutazione economica.

Quali le differenze tra contratto di mantenimento e rendita vitalizia?

Il contratto di mantenimento presenta diversi tratti caratteristici comuni con la rendita vitalizia. L’elemento utile a distinguere le due fattispecie negoziali è l’alea. L’alea è il rischio al quale ciascuna parte si sottopone al momento della conclusione del contratto. Al momento della sottoscrizione infatti vige una situazione di incertezza, da cui dipenderanno le sorti dei vantaggi o degli svantaggi di natura economica in favore dell’una o dell’altra parte. Questo dipende dalla durata della vita del vitaliziato considerando che le prestazioni non possono essere quantificate a priori con la stipula del contratto. Difatti, mentre nella rendita vitalizia l’alea è collegata esclusivamente alla durata della vita del beneficiario della rendita o di altra persona, nel contratto di mantenimento, si è soliti parlare di doppia alea.

Dove stipulare il contratto di mantenimento?

L’accordo va sottoscritto dinanzi al notaio. Notaio, che in presenza dei testimoni assiste e guida le stesse nella determinazione del contenuto del contratto. Nel contratto occorre che non vi sia una sproporzione originaria tra la prestazione del vitaliziato e quella del vitaliziante, al fine di scongiurare il rischio di un uso distorto del negozio giuridico in oggetto.

Qual’è la prestazione oggetto del contratto?

La prestazione del vitaliziato ha per oggetto qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica. Diritti o beni, immobili, mobili registrati e mobili. Nel caso in cui la prestazione del vitaliziato consiste nel trasferimento del diritto di proprietà della casa di abitazione, lo stesso può riservarsi il diritto di usufrutto o di abitazione. Per contro, in ordine alla prestazione del vitaliziante occorre rilevare che quest’ultimo si impegna a prestare assistenza morale e/o materiale nei riguardi del vitaliziato. Ne diviene che la prestazione di mantenimento consiste nel vitto, nell’alloggio, nell’assistenza medica, nella pulizia della casa e della persona. Le modalità di esecuzione della prestazione da parte del vitaliziante sono continuate e variabili, ampie e discrezionali. Inoltre, le prestazioni  variano di giorno in giorno a seconda delle necessità e consistono prevalentemente nel fare. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare la nostra segreteria.

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