Bonus per disagio fisico 2025: cosa c’è da sapere?

Il bonus per disagio fisico fa parte delle agevolazioni, applicate direttamente sulla bolletta della luce, destinate ai nuclei familiari che includono una persona con disabilità che necessita, specificamente, del supporto continuo di un’apparecchiatura salvavita.

Queste misure rappresentano un supporto concreto per le famiglie garantendo un accesso agevolato ai servizi essenziali. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico che si applica alle famiglie in difficoltà economica e riguarda anche le utenze di acqua e gas. Clicca qui se vuoi conoscere le disposizioni dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti).

Il bonus per il disagio fisico: i requisiti di ammissibilità

L’accesso al bonus per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda. Questa va presentata dal titolare della fornitura elettrica o da un delegato. Non è necessario che la persona con disabilità che utilizza apparecchiature salvavita sia anche intestataria dell’utenza. Per presentare domanda basterà recarsi presso il Comune di residenza o i CAF abilitati.

Il bonus per disagio fisico è indipendente dalla condizione reddituale del nucleo richiedente. Pertanto non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

La domanda dovrà essere corredata di:

  1. un certificato ASL che attesti la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero. In caso di cambio di apparecchiature, o del monte ore di utilizzo, si può essere richiesto un adeguamento. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011;
  2. il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  3. la situazione di grave condizione di salute. Non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, ad esempio i certificati di invalidità civile;
  4. l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  5. il codice POD. È l’identificativo del punto di consegna dell’energia. Si tratta di un codice alfanumerico che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  6. la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

 

È possibile scaricare i moduli necessari di seguito:

Come verificare l’avanzamento della richiesta e dopo quanto tempo si riceve il bonus?

La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi per verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità. Generalmente entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  1. presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  2. chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  3. controllando direttamente lo stato della richiesta accedendo al Sistema SGAte mediante autenticazione con credenziali SPID, collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica“.

 

Al termine dei controlli, il cliente riceve il bonus in bolletta. In ogni caso egli riceve una comunicazione con la quale viene informato dell’ammissione o, nel caso di esito negativo dei controlli, dei motivi per cui la domanda non è stata ammessa.

Una volta concesso non si dovrà presentare una nuova domanda per il rinnovo annuo. Il bonus per disagio fisico è erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Il bonus non è sospeso nemmeno in caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto di fornitura elettrica.

Il valore del bonus per disagio fisico è determinato dall’ARERA

Il valore dei bonus è definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA). I criteri tengono conto dalla normativa e dipendono da:

  1. potenza contrattuale;
  2. tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus;
  3. tempo giornaliero di utilizzo.

 

Sulla base di queste tre informazioni il valore del bonus spettante è calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente.

Nel caso in cui la ASL nella compilazione del modulo che attesti le gravi condizioni di salute non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna automaticamente la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

L’importo del bonus è riportato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta la quota del bonus relativa al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Facebook
Twitter
Email
Print