Accompagnamento: viene sempre erogato ai pazienti SLA?

L’indennità di accompagnamento, meglio nota come “accompagnamento”, è una prestazione economica, erogata in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali che presentano domanda. Essa è corrisposta per 12 mensilità, con un importo mensile fissato anno per anno.

È erogata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Eccezionalmente può essere corrisposta a partire dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile

A chi spetta l’accompagnamento? Come presentare domanda

Spetta a tutti i cittadini residenti in Italia in forma stabile, senza limiti di età e di reddito. A questi utenti, deve essere già accertata l’impossibilità di deambulare, o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, senza un aiuto permanente.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario presentare domanda. Essa può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito in 30 giorni. Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima di tale termine. Bisogna attendere che l’iter in corso si concluda o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Compatibilità con altre prestazioni economiche

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È facoltà del cittadino scegliere l’opzione per il trattamento più favorevole.

Inoltre, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale. È compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Il pagamento dell’indennità è sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni. Ma esistono delle eccezioni. Il periodo di ricovero deve essere superiore ai 30 giorni.

L’indennità di accompagnamento può essere erogata anche durante un ricovero che supera i 30 giorni

Recentemente, con il Messaggio numero 3347 del 26-09-2023 è stato l’INPS ad allinearsi a quanto stabilito dalla giurisdizione.

Infatti si è stabilito che l’indennità di accompagnamento sia corrisposta anche in caso di ricovero superiore ai 30 giorni. Qualora la Struttura sanitaria non garantisca un’assistenza esaustiva e sia necessaria la presenza continua di una figura che attenda il paziente. Si tratta di quei casi in cui c’è bisogno di assistenza in tutti gli atti quotidiani della vita o, se la presenza di questa figura sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del paziente.

Un esempio lampante è proprio il caso dalle persone affette da SLA. La maggior parte di loro vivono una situazione di totale o parziale dipendenza dal caregiver. In questi casi la struttura ospitante potrebbe richiedere la presenza di un caregiver in quanto impossibilitata a prestare la giusta assistenza ad un paziente con tali difficoltà. Infatti, molto spesso, il paziente deve essere affiancato in maniera continuativa.

Per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento il paziente, o un suo delegato, dovrà inviare una dichiarazione telematica all’INPS al termine del ricovero. La dichiarazione deve essere fornita proprio dalla struttura sanitaria presso cui si è stati ricoverati e deve attestare il carattere non esaustivo dell’assistenza fornita. Fondamentale è che in tale documento siano indicate le date di inizio e fine ricovero. 

È stata realizzata una procedura telematica, che consente di semplificare e uniformare la gestione delle istanze e assicurare l’acquisizione tempestiva dei documenti richiesti. Il richiedente dovrà accedere al sito dell’INPS (www.inps.it) e caricare la dichiarazione seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

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