Acquisto di mezzi per malati SLA e disabili

È importante sapere che esistono delle agevolazioni per l’acquisto di un mezzo idoneo per il trasposto delle persone disabili. Infatti, quando arriva la diagnosi di SLA, le famiglie sono obbligate a riorganizzare la propria vita. Questo coinvolge anche i mezzi di trasporto per il malato che, con l’avanzare della malattia, si trova in breve tempo in una condizione di difficoltà motoria e, purtroppo, in carrozzina. 

Le agevolazioni previste dalla legge 104 per l’acquisto dell’auto sono tra le più richieste. Si riferiscono a diverse tipologie di veicoli per il trasporto promiscuo e specifico, ad esclusione delle cosiddette microcar o minicar utilizzabili senza patente. Bisogna specificare che esse sono applicabili soltanto se la vettura è utilizzata in esclusiva o, comunque, prevalentemente nell’interesse e a beneficio della persona disabile.

Detrazioni IRPEF al 19% per l’acquisto del mezzo su una spesa massima di 18.075,99 euro

Si può usufruire della detrazione Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tale agevolazione è applicabile soltanto una volta ogni quattro anni, tranne nei casi di distruzione o rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La detrazione si applica su una spesa massima di 18.075,99 euro. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per l’anno di acquisto del mezzo, si deve all’erario e può essere percepita per intero oppure in quattro quote annuali di pari importo. Inoltre, entro i primi 4 anni, si possono portare in detrazione le spese straordinarie per il mantenimento del veicolo. Sono quindi esclusi pneumatici, lubrificanti, carburante, assicurazione, ecc.

In caso di furto, e non ritrovamento del mezzo, è possibile usufruire nuovamente dell’agevolazione, sottraendo al relativo rimborso assicurativo i 18.075, 99 euro. Se il veicolo viene ceduto o venduto entro i primi due anni dall’acquisto, la differenza tra imposta standard e imposta agevolata deve essere restituita. Questo non vale nel caso in cui la cessione è dovuta all’acquisto di un’auto con adattamenti diversi, legati a nuove esigenze sopravvenute a causa dell’evoluzione della patologia della persona interessata.

Per detrarre la spesa, anche suddividendola in quattro quote annuali di pari importo, è necessario disporre della fattura relativa al veicolo che deve risultare intestata al disabile o a familiare cui sia fiscalmente a carico.

Gli acquirenti disabili possono usufruire dell’IVA agevolata al 4%

L’IVA agevolata si applica al momento dell’acquisto del veicolo presentando, a chi vende, la documentazione necessaria per dimostrare la propria disabilità. Si usano abitualmente i verbali rilasciati da INPS che attualmente riportano le voci fiscali, con le parti della diagnosi e dell’anamnesi oscurati (la versione con gli omissis). Inoltre, una recente norma ha stabilito che per i titolari di patente speciale, con obbligo di adattamenti al veicolo, sia sufficiente presentare semplicemente tale patente da cui risulti risulti la disabilità motoria permanente.

Questa agevolazione è riservata all’acquisto di veicoli, nuovi o usati, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido. Invece, nel caso di veicoli con motore diesel o ibrida il limite è di 2.800 centimetri cubici. Infine la potenza non deve essere superiore a 150 kW se con motore elettrico. Anche in questo caso, per usufruire dell’agevolazione, il veicolo deve essere intestato al disabile o al familiare che lo abbia fiscalmente a carico. Non è quindi utilizzabile per l’acquisto da parte di altre persone, società, cooperative od altri soggetti giuridici.

Come per la detrazione Irpef, si può beneficiare dell’IVA al 4% solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal PRA avvenute prima della scadenza del quadriennio o in caso di perdita si possesso. In questo caso sarà necessario versare la differenza tra l’aliquota agevolata al 4% e quella standard del 22%, con esclusione dei casi dove siano evidenti e certificabili le necessità che rendono l’acquisto di una nuova vettura imprescindibile. Tuttavia non ci sono limiti di spesa sull’acquisto, né le spese di adattamento e l’acquisto di strumenti e/o accessori necessari affinché il portatore di handicap possa usufruire del mezzo.

Chi ha diritto alle agevolazioni?

Oltre alle agevolazioni sopra trattate, è possibile richiedere anche l’esenzione del pagamento del bollo auto. Come nel caso di questo esonero, di cui è possibile leggere nell’articolo dedicato (cliccando qui), tutte queste agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico. Il disabile può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. In questi casi l’agevolazione andrà a favore del familiare essendosi fatto carico della spesa. Inoltre, se una persona ha a carico fiscalmente due o più persone disabili può usufruire dei vantaggi fiscali riservati ad ognuna di queste persone.

Per individuare il diritto alle agevolazioni e le condizioni per accedervi è necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. Nei verbali più datati è più complesso individuare con certezza il diritto alle agevolazioni fiscali, non essendo sempre precise le indicazioni. Nello specifico le indicazioni riportate sono:

  • “ridotte o impedite capacità motorie”: la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. In alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

I documenti da presentare per usufruire delle agevolazioni

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

  • Certificazione attestante la condizione di disabilità;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’IVA al 4%). Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
  • Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione. Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
  • Indicazioni per disabilità fisiche non gravi. In tal caso per poter usufruire delle agevolazioni è necessario che il certificato di disabilità riporti nel dettaglio la natura motoria dell’handicap. In questo caso il veicolo per il quale si chiede l’agevolazione deve essere adattato a quel tipo specifico di disabilità. Qualunque tipo di adattamento dovrà essere riportato sulla carta di circolazione.
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